Cosa vuol dire

Come noto, la realizzazione di attività formativa conclusa da rilascio di qualifica o di altro titolo con valore pubblico, nell’ambito delle competenze istituzionali della Regione Lazio, richiede la compresenza di due condizioni di base:

  • l’accreditamento dell’organismo che la eroga;
  • l’autorizzazione dei singoli percorsi al fine della loro offerta sul mercato o la loro approvazione nell’ambito di una misura finanziata dalla Regione stessa.

L’evoluzione del contesto, verso l’esercizio a regime del sistema regionale di messa in valore degli apprendimenti , porta alla modifica del regime autorizzativo, estendendolo all’esercizio del riconoscimento dei crediti formativi. Nessun impatto vi è invece sull’accreditamento.

Per meglio spiegare “cosa cambia”, è utile richiamare due aspetti del generale tema del riconoscimento dei crediti nell’ambito della formazione professionale, per il cui dettaglio si rimanda alla specifica sezione del Centro risorse CLARICE:

  • la sostenibilità didattica. Al di là della condizione soggettiva del richiedente, il riconoscimento di un credito di ammissione e/o di frequenza è possibile se il percorso formativo a cui è riferita dispone di adeguate caratteristiche metodologiche, di articolazione e propedeuticità, tali da rendere possibili e sostenibili l’individualizzazione di accesso e partecipazione;
  • la capitalizzazione degli apprendimenti  in applicazione della Raccomandazione ECVET – Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale [link a voce di glossario] è importante giungere ad un’offerta formativa costituita da segmenti che, una volta acquisiti, possano essere spesi dal partecipante in altri percorsi (ovviamente ove coerenti), al fine dell’estensione del diritto individuale ad apprendere lungo il corso della vita. E’ questo un caso di credito con valore a priori.

A queste due esigenze la Regione ha dato risposta attraverso l’attivazione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo che definisce, per un insieme di qualificazioni, le caratteristiche minime cogenti di progettazione ed erogazione, fissando possibilità e limiti di riconoscibilità dei crediti formativi. I singoli standard di percorso vanno visti come evoluzione delle c.d. “schede di correlazione” fino a qui utilizzate dalla Regione per l’autorizzazione dei corsi in regime di mercato.

Va osservato infine come:

  • non tutti i profili del relativo repertorio regionale vedranno lo sviluppo di uno standard di percorso formativo, questi ultimi essendo rivolti soprattutto alle qualificazioni di più ampio mercato;
  • lo sviluppo degli standard formativi è un processo in divenire, condotto dalla Regione sulla base dei due riferimenti chiave del valore (quanto allargano l’esercizio dei diritti dell’apprendimento) e della sostenibilità (quanto il sistema dell’offerta è in grado di evolvere nella direzione richiesta).

Anche per gli organismi formativi, la possibilità di richiedere l’autorizzazione all’esercizio del processo di riconoscimento dei crediti va vista in una logica progressiva. In particolare:

  • tutti i percorsi già oggetto di autorizzazione restano tali fino alla loro naturale scadenza. Non vi è dunque alcun obbligo di adeguamento da parte dell’organismo formativo autorizzato. Ovviamente, in questa situazione l’esercizio del riconoscimento dei crediti non è ammesso;
  • gli organismi già in possesso di autorizzazione allo svolgimento di offerta formativa per la quale sia stato nel frattempo approvato uno standard di percorso hanno la facoltà di richiedere, ove interessati, l’estensione dell’autorizzazione all’esercizio del riconoscimento dei crediti. Devono a tal fine presentare un nuovo progetto, strettamente conforme a quanto previsto dallo standard di percorso applicabile e sottoscrivere uno specifico atto unilaterale di impegno . La nuova autorizzazione, che ha la medesima validità temporale dell’autorizzazione allo svolgimento di offerta formativa e può essere parimenti rinnovata, integra la realizzazione dell’offerta e la possibilità di svolgere il riconoscimento;
  • alla naturale scadenza delle autorizzazioni in essere, il rinnovo richiede in ogni caso la messa in conformità del progetto con lo standard di percorso formativo, ove lo stesso presente a repertorio regionale.

Attenzione!

Per esercitare il processo di riconoscimento dei crediti formativi  l’autorizzazione è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre che l’organismo formativo si doti, nel regime contrattuale di suo interesse, almeno di:

  • un operatore abilitato all’esercizio della funzione di individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
  • un operatore abilitato all’esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi.

Clicca qui per approfondire il tema della abilitazione professionale degli operatori. Per accedere all’elenco degli operatori abilitati vai a questa pagina.

Cosa devi fare

Se hai già percorsi formativi autorizzati e sei interessato ad attivare il servizio di riconoscimento dei crediti formativi devi:

  • innanzitutto verificare se la Regione ha reso disponibile lo standard di percorso;
  • in caso positivo, riprogettare la tua offerta seguendo le indicazioni dello standard e presentare domanda di autorizzazione alla Regione;
  • presentarla alla Regione per l’autorizzazione, accompagnata da atto unilaterale di impegno debitamente sottoscritto.

La Regione mantiene la facoltà di definire prescrizioni correttive rivolte a garantire la conformità della proposta progettuale, il cui adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione.

Se non hai l’autorizzazione all’offerta di percorsi per cui siano disponibili i relativi standard formativi e sei interessato ad averla, devi necessariamente progettare la tua offerta seguendo le indicazioni dello standard. Una volta acquisite le autorizzazioni, avrai l’obbligo di attivare – a richiesta dei partecipanti – il servizio di riconoscimento dei crediti formativi.

Nel caso di percorsi finanziati, l’autorizzazione è rilasciata contestualmente all’approvazione della proposta progettuale, sulla base della conformità della stessa a quanto specificamente previsto, in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nell’ambito dell’avviso pubblico o del provvedimento istitutivo dell’operazione.

Se hai offerta autorizzata nel previgente regime, e non sei interessato (per ora) al riconoscimento dei crediti, non devi fare nulla.

Infine, ricorda sempre che non è possibile riconoscere crediti in percorsi per i quali la Regione non ha (ancora) predisposto il relativo standard formativo.