Che cos’è e a cosa serve il repertorio delle competenze e dei profili

Il Repertorio delle competenze e dei profili è l’insieme dei riferimenti standard che descrivono le qualificazioni rilasciabili dalla Regione Lazio attraverso il processo di certificazione. Struttura e contenuti sono definiti in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente. Il Repertorio è costituito da profili ed unità di competenza correlati al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali , condizione necessaria per il rilascio delle certificazioni e la definizione dei rapporti di equivalenza con le qualificazioni delle altre Regioni. Attraverso questa via, il Repertorio è reso integralmente disponibile nell’Atlante del lavoro e delle Qualificazioni , ove ogni qualificazione regionale è associata in modo trasparente ad una o più Aree di Attività . I contenuti del Repertorio regionale sono oggetto di validazione da parte dei soggetti di rappresentanza economica e sociale, nell’ambito del Comitato Tecnico Regionale istituito con DGR 273/2016 .

Come tale, il Repertorio è:

–     l’insieme delle rappresentazioni del contenuti professionali assunte per programmare le misure di politica attiva del lavoro (formazione, tirocini extracurriculari);

–     l’insieme dei riferimenti obbligatori per lo svolgimento dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze;

–     una importante fonte informativa nei servizi di orientamento e di incontro domanda-offerta di lavoro.

Non è esagerato affermare che il Repertorio è la pietra angolare di tutto il sistema di messa in valore degli apprendimenti della Regione Lazio. Clicca qui per approfondire i rapporti fra repertorio delle competenze e dei profili e repertorio degli standard di percorso formativo.

Come è articolato il repertorio delle competenze e dei profili

La struttura del Repertorio è stata definita con DGR 11 settembre 2012, n. 452 e successivamente sviluppata nei propri descrittori.

Il Repertorio è articolato in profili , ognuno dei quali costituito da unità di competenza. Questa architettura rende possibili quattro casi:

–     profili costruiti utilizzando in modo esclusivo un numero più o meno alto di Unità di competenza;

–     profili costruiti facendo ricorso ad una o più Unità di competenza presenti anche in altri profili. In tal modo, acquisendo la qualificazione propria dell’intero profilo si ottiene anche parte di quella dei profili dotati di “comunalità”, con un evidente vantaggio nel caso in cui si intenda, nel tempo, ottenere più qualificazioni con un minor investimento in apprendimento. E’ un altro aspetto del più generale concetto di capitalizzazione ;

–     unità di competenza “singole”, ovvero non utilizzate per la costruzione di alcun profilo, in quanto sufficienti “in sé” a rappresentare la qualificazione di interesse. Un esempio tipico è dato dalle Unità di competenza abilitanti all’esercizio delle funzioni del sistema regionale di messa in valore degli apprendimenti.

Di seguito si dettagliano i campi che costituiscono i due “oggetti” su cui si basa il repertorio: profilo e unità di competenza.

 

PROFILO

  1. Denominazione

E’ la denominazione utilizzata nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali e, come tale, riportata sul certificato di qualificazione professionale rilasciato in esito ad esame pubblico. E’ redatta con prevalente riferimento ad un comprensibile ed immediato linguaggio corrente (il “nome d’uso”), evitando il ricorso a termini con possibile valore di categorie, livelli di inquadramento o rapporti di lavoro e che prefigurino automatismi di utilizzo contrattuale.

  1. Descrizione sintetica

Ha funzione informativa, anche a supporto dell’orientamento e della fase di identificazione del processo di individuazione e messa in trasparenza. E’ redatta con esplicito riferimento ai processi di lavoro, alle attività ed ai contesti tipologici di esercizio delle Aree di attività a cui il profilo è referenziato. Descrive il livello di esercizio, in termini di autonomia e responsabilità, in coerenza con il livello EQF attribuito.

      3. Referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali

Comprende l’insieme degli elementi che consentono il posizionamento del profilo nel sistema di coordinate nazionale ed internazionale:

–     Settore economico-professionale, espresso come valore univoco;

–     Area di Attività e Gruppo/i di correlazione a cui il profilo appartiene, nell’ambito dell’Atlante del lavoro e delle Qualificazioni;

–     Livello EQF : valore univoco attribuito in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, del 8 gennaio 2018. Il valore EQF del profilo è eguale al valore EQF prevalente (valore modale) delle Unità di competenza costituenti;

–     Posizione classificatoria ISTAT CP 2011, espressa al V digit;

–     Posizione classificatoria/e ISTAT ATECO 2007, espressa al numero di digit di massima generalizzabilità.

 

UNITÀ DI COMPETENZA

  1. Denominazione

Esprime sinteticamente, attraverso sostantivo di azione seguito da complemento ed eventuale limite di contesto, una o più attività tipiche presidiate. La denominazione sarà riportata sul certificato di qualificazione professionale rilasciato in esito ad esame pubblico.

  1. Risultato atteso dall’esercizio della competenza

Esprime in modo analitico, con indicazione del livello di autonomia e responsabilità, le attività presidiate dalla competenza rispetto alle caratteristiche dei tipici contesti di esercizio. Il testo è redatto in forma di descrizione di processo, attraverso una proposizione principale, retta dal verbo all’infinito, accompagnato da complementi e specificazioni, a cui si coordinano proposizioni indicative delle azioni causalmente legate alla proposizione principale.

  1. Livello EQF

Esprime, conformemente al profilo professionale (ove presente), il livello nella scala EQF, attribuito in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, del 8 gennaio 2018

  1. Conoscenze costituenti l’Unità

Liste di proposizioni, redatte ognuna in forma sostantiva, con indicazione di estensione e caratteristiche del dominio di sapere.

  1. Abilità costituenti l’Unità

Liste di proposizioni rette ognuna dal verbo all’infinito, accompagnato da complementi di specificazione, termine, causa, agente, mezzo, o altro, complessivamente rivolti a definire le caratteristiche di attività e contesto di esercizio si cui le abilità agiscono.

  1. Indicatori di valutazione del possesso della competenza

Esprimono le caratteristiche essenziali della competenza oggetto di valutazione in sede di esame pubblico, a fine della pianificazione del processo e della progettazione e dell’erogazione delle prove di verifica. L’indicatore o gli indicatori sono redatti in analogia formale e sostanziale al risultato atteso dall’esercizio della competenza, circoscrivendone le caratteristiche alle attività ed ai contesti oggettivamente misurabili in sede di esame, nel rispetto del livello di autonomia e responsabilità.

  1. Prestazione minima attesa in esito alla valutazione

Esprime, con riferimento al descrittore precedente, la soglia di prestazione il cui raggiungimento è necessario al fine della certificazione del possesso dell’unità di competenza da parte del candidato sottoposto a valutazione sommativa. E’ formulata utilizzando strettamente il materiale linguistico costituente gli indicatori di valutazione, definendo ampiezza, intensità e varietà minima della prestazione da raggiungere.

  1. Modalità di valutazione del possesso della competenza

Indica le modalità disponibili al fine del disegno valutativo da parte della Commissione di esame.

Come puoi utilizzare il repertorio delle competenze e dei profili

Se sei interessato a mettere in valore i tuoi apprendimenti non formali ed informali, puoi consultare il repertorio per identificare le unità di competenza ed i profili che meglio ti “rappresentano”.

Se sei un operatore del sistema di messa in valore degli apprendimenti esaminerai il repertorio per:

–   svolgere i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze;

–   progettare l’offerta formativa e di apprendimento non formale in modo conforme alle indicazioni regionali;

–   rafforzare il contesto informativo del servizio di orientamento;

–   attraverso l’Atlante del lavoro e delle professioni, rilevare le relazioni fra le qualificazioni rilasciate dalla Regione Lazio e quelle delle altre Regioni.

Come puoi partecipare all'aggiornamento del repertorio delle competenze e dei profili

Il repertorio delle competenze e dei profili è per sua natura dinamico: i contenuti del lavoro rappresentati nelle Unità di competenza possono evolvere; può essere opportuno sviluppare nuovi profili o ampliare/specializzare il campo di azione di quelli in essere. È dunque necessario il presidio sistematico della “manutenzione evolutiva” degli standard professionali, anche attraverso la valorizzazione dei contributi dei diversi soggetti che hanno visione diretta dei fabbisogni di adeguamento. La Regione ha a tal fine predisposto una specifica procedura di aggiornamento.

Se operi nell’ambito di organismi formativi, servizi per il lavoro, associazioni professionali, associazioni sindacali e datoriali, imprese, Enti bilaterali, Enti pubblici e Pubblica amministrazione, centri di ricerca, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, enti morali puoi presentare una motivata proposta di adeguamento del repertorio.

La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio per tramite dell’area Programmazione dell’Offerta Formativa e di Orientamento istruirà la tua istanza e, qualora ammissibili, la inoltrerà per la valutazione di merito al Comitato Tecnico Regionale istituito con DGR 273/2016.

Nella fase di istruttoria tecnica saranno esaminate:

–     la conformità della modulistica utilizzata e la completezza della documentazione necessaria per l’attivazione della procedura;

–     l’assenza di sovrapposizioni con profili già presenti e/o duplicati rispetto ad altre proposte pervenute al Servizio;

–     la completezza delle informazioni contenute nella relazione con cui motivi l’evoluzione del repertorio.

Non saranno ammesse alla valutazione tecnica le proposte per le quali vengano riscontrate:

–     incompletezza formale;

–     ridondanza della richiesta rispetto alle Unità di competenza ed ai profili già esistenti nel Repertorio;

–     sovrapposizioni con attività di lavoro riservate per le quali siano previsti specifici standard definiti da normative nazionali/regionali;

–     incompletezza del contesto motivazionale, rapportato alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Se sei interessato a proporre modifiche a profili esistenti o aggiunta di nuovi profili accedi a questa pagina del portale regionale. Troverai la documentazione necessaria per elaborare e sottoporre il tuo contributo.