1. Informazione sull’esercizio del diritto di riconoscimento dei crediti formativi
Senza una adeguata informazione, chi chiede il riconoscimento può trovarsi in difficoltà nella realizzazione del processo, esponendosi ad esiti molto incerti, a fronte di possibili costi certi. Il riconoscimento, in quanto diritto deve nascere da una scelta consapevole del portatore, assunta nel suo pieno interesse. La Regione obbliga gli organismi formativi a svolgere a titolo gratuito la funzione informativa, attenendosi ad uno standard minimo di messaggio e contenuto.

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2. Recepimento dell’istanza di riconoscimento da parte del richiedente

All’atto della richiesta di riconoscimento dei crediti l’organismo formativo propone al richiedente la sottoscrizione del patto di servizio ed istituisce il dossier individuale di processo, contenente l’insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità del processo. Della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio l’organismo formativo è tenuto a rilasciare copia al sottoscrittore.

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3. Individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente

Inizia da questo passaggio il processo operativo di riconoscimento dei crediti. Obiettivo dell’attività, svolta dal richiedente assistito dall’operatore abilitato, è la produzione del Documento di Trasparenza, nel quale le esperienze ritenute maggiormente significative rispetto ai crediti richiesti sono selezionate da quelle contenute nel curriculum vitae (individuazione) e rappresentate analiticamente in termini oggettivi e soggettivi (messa in trasparenza), al fine di dimostrazione degli apprendimenti maturati.

La rappresentazione oggettiva è rivolta a referenziare ogni esperienza (istruzione, formazione, lavoro, attività di vita personale) indicando la sua durata temporale, le referenze, i ruoli svolti ed i loro contenuti, le evidenze a sostegno di quanto dichiarato. Ogni esperienza va rapportata, sulla base di tali caratteristiche, ad uno o più crediti richiesti.

La rappresentazione soggettiva è rivolta ad argomentare, attraverso una rappresentazione riflessiva, come le diverse esperienze descritte abbiano concorso – ognuna per le sue specificità – a far maturare apprendimenti significativi rispetto alle caratteristiche dei crediti richiesti (conoscenze, abilità, prerequisiti cognitivi, etc.).

Identificazione e messa in trasparenza si svolgono ordinariamente attraverso due o più incontri fra richiedente ed operatore abilitato, presso la sede dell’organismo formativo, intervallati da attività di affinamento del CV, raccolta di evidenze e scrittura di bozze di Documento di Trasparenza a cura dell’individuo interessato.

  • Per un approfondimento metodologico sulla funzione di individuazione e messa in trasparenza accedi alla specifica pagina della sezione del Centro risorse rivolta alla abilitazione degli operatori.
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4. Valutazione apprezzativa degli apprendimenti del richiedente

E’ il secondo fondamentale passaggio del processo. Obiettivo dell’attività è la verifica della effettiva significativa e pertinenza delle esperienze poste in trasparenza, rispetto alle caratteristiche di contenuto e cognitive dei crediti.

L’esame, svolto preferenzialmente da un operatore diverso da quello che ha supportato la fase di identificazione e trasparenza, inizia attraverso l’esame del Documento e delle evidenze prodotte. Successivamente, l’operatore procede ad auditare il richiedente, focalizzando l’attenzione sulla capacità di utilizzo delle esperienze (anche in termini di qualità ed appropriatezza del linguaggio e dei nessi causali), a dimostrazione della padronanza dei contenuti riconoscibili come crediti. In caso di dubbi, ed a tutela del richiedente, l’operatore può richiedere supplementi informativi o attivare un colloquio tecnico ed eventuale valutazioni misurative, con il coinvolgimento di esperti di contenuto (tipicamente il progettista o i docenti del corso).

  • Per un approfondimento metodologico sulla funzione di valutazione apprezzativa accedi alla specifica pagina della sezione del Centro risorse rivolta alla abilitazione degli operatori.

5. Formulazione di proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato

Sulla base degli esiti della valutazione, l’operatore redige una proposta di Documento di riconoscimento dei crediti, integrata dal progetto formativo individualizzato. La proposta è motivatamente presentata in forma scritta al richiedente, che mantiene il diritto di accettarla o respingerla.

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6. Approvazione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato

L’intero dossier di credito, completato dalla proposta di riconoscimento e progetto individualizzato, sottoscritta per assunzione di responsabilità anche dall’operatore che l’ha redatta, è trasmesso dall’organismo formativo alla Regione, per approvazione a seguito di verifica di conformità ai criteri definiti dalla normativa applicabile. In caso di esito positivo, l’approvazione dà luogo ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente e l’organismo formativo stesso, vincolati all’attuazione di quanto previsto nel progetto formativo sottoscritto.

La Regione mantiene il diritto a non approvare (in parte o in toto) la proposta di riconoscimento, definendo ove del casi prescrizioni correttive, nel rispetto ed a garanzia dei diritti del richiedente il credito. In caso di modifica, il nuovo documento di riconoscimento è presentato al richiedente, ai fini della sua accettazione.

Il caso specifico dei crediti con valore a priori
La natura oggettiva ed esclusivamente documentale del riconoscimento dei crediti con valore a priori de-termina una forte semplificazione del processo, che si riduce a:

  • l’informazione al richiedente ed il recepimento della relativa istanza, negli stessi termini sopra decritti;
  • l’acquisizione, in tale sede, della documentazione necessaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti;
  • la formulazione della conseguente proposta di riconoscimento, accompagnata dal progetto formativo individualizzato e sottoscritta dal richiedente;
  • la sua approvazione da parte della Regione.