Cosa si intende per Titolazione

La DGR n. 816 del 14/12/2018 definisce la titolazione come “l’esito del procedimento di accreditamento con cui l’Amministrazione regionale riconosce l’idoneità di soggetti giuridici pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti, a erogare i servizi di individuazione e validazione e/o il servizio di certificazione delle competenze, nel rispetto della programmazione regionale, della parità di trattamento di non discriminazione e delle pari opportunità, in un’ottica di qualità.

Come si vede dalla definizione, la titolazione è uno specifico regime di accreditamento, che attribuisce ad un soggetto la potestà di erogare i servizi per cui è stata richiesta. Nelle pagine di Clarice dedicate a questo tema utilizzeremo “titolazione” (ciò che è di interesse per l’organismo) ed “accreditamento” (il procedimento che consente di acquisire quanto di interesse) come sinonimi.

Per quali servizi è possibile richiedere la titolazione

Come già introdotto, la titolazione interessa due servizi:

–     individuazione e validazione delle competenze, per i cui contenuti rimandiamo a questa pagina;

–     certificazione delle competenze, qui esplicitato in termini generali. E’ importante osservare come il procedimento pubblico di certificazione è di esclusiva competenza della Regione Lazio, a cui spetta, fra altro, la designazione dei componenti delle relative Commissioni e la loro conseguente nomina. Il soggetto titolato svolge compiti di supporto fisico-strumentale ed organizzativo allo svolgimento degli esami.

Ogni servizio ha requisiti di accreditamento parzialmente distinti e specifici. Ciò significa che:

–     è possibile richiedere la titolazione per un solo servizio, a scelta del richiedente. Va però osservato che la richiesta di titolazione per il servizio di supporto alla certificazione delle competenze implica la richiesta o il possesso della condizione di titolato all’erogazione del servizio di individuazione e validazione;

–     la titolazione per un servizio non accredita automaticamente il soggetto che la possiede all’erogazione dell’altro servizio;

–     è possibile chiedere attraverso una unica istanza entrambi gli accreditamenti, per ognuno dei quali è comunque svolta una specifica istruttoria, che accerta il possesso degli specifici requisiti richiesti.

Qual è l’ambito di erogazione dei servizi oggetto di titolazione

Per quanto riguarda l’ambito territoriale, entrambe le titolazioni hanno valore esclusivamente ai fini dell’erogazione dei relativi servizi di competenza della Regione Lazio, in quanto Ente titolare. Organismi interessati ad operare in più Regioni devono titolarsi presso ognuna di esse, sulla base della normativa da ciascuna specificamente definita.

Per quanto riguarda invece il campo di applicazione, un soggetto titolato dalla Regione Lazio per il servizio di individuazione e validazione può svolgere, esclusivamente presso le proprie sedi specificamente accreditate nel territorio regionale:

–     l’identificazione e la messa in trasparenza delle competenze presenti nei repertori di tutte le Regioni e Province Autonome, così come esse sono rappresentate dall’Atlante del lavoro e delle Qualificazioni;

–     la validazione delle sole competenze relative alle qualificazione del Repertorio della Regione Lazio.

Anche la  certificazione è esercitabile con esclusivo riferimento alle competenze relative alle qualificazione del Repertorio della Regione Lazio.

Il fatto che la validazione e la certificazione siano servizi a natura valutativa pone inoltre il problema della disponibilità, da parte del soggetto che si titola per la loro erogazione, di mezzi idonei allo svolgimento delle prove prestazionali. E’ dunque cura degli stessi indicare, in sede di richiesta di accreditamento, il/i Settore/i Economico-Professionale/i di interesse. Nel caso della titolazione al fine della sola validazione, la disponibilità può essere dimostrata in momento antecedente l’eventuale svolgimento della prova prestazionale, quindi non necessariamente ex ante, in fase di accreditamento.

Infine, analogamente ai casi della formazione professionale e dei servizi per il lavoro, nessun vincolo di residenza o domicilio è posto nei confronti delle persone interessate ad accedere ai servizi di individuazione, validazione e certificazione.

Quali soggetti possono richiedere la titolazione ai servizi

La procedura di accreditamento al fine della titolazione è esclusivamente rivolta a soggetti giuridici, pubblici o privati, costituiti da almeno 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, che abbiano fra i propri scopi e fini istituzionali un riferimento, anche non esclusivo, alla realizzazione di interventi con finalità di apprendimento permanente (quali, a titolo non esaustivo, istruzione, formazione, servizi per il lavoro, inclusione sociale, servizio civile, etc.) e che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Lazio.

La titolazione, come detto, è cosa ben diversa dalla abilitazione/autorizzazione professionale degli operatori del sistema, che è invece rivolta a persone fisiche.

I soggetti già accreditati dalla Regione Lazio per l’erogazione delle attività di formazione professionale e/o di servizi per il lavoro accedono alla titolazione attraverso procedure semplificate.

Infine, è utile sapere che sono soggetti titolati di diritto, limitatamente all’erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze,  le strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali ed alla città metropolitana di Roma Capitale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2015 (Centri di formazione pubblici) ed i Centri per l’Impiego, di cui all’art. 11, del D.lgs 14 settembre 2015, n.150.

Quali sono i requisiti per essere titolati all’erogazione dei servizi

Sono previste – in analogia con gli altri dispositivi di accreditamento – quattro tipologie di requisiti, parzialmente differenziati sulla base del tipo di servizio che si intende erogare:

–      requisiti soggettivi, relativi alla già richiamata presenza in statuto di riferimenti all’apprendimento permanente ed alla data di costituzione;

–      requisiti strutturali, atti a garantire le risorse infrastrutturali e logistiche idonee della/e sede/i operativa/e in termini di adeguatezza degli spazi e delle attrezzature rispetto all’erogazione dei servizi, al rispetto della privacy e della salute e sicurezza;

–      requisiti finanziari, atti a garantire la solidità e la corretta gestione economica del soggetto, l’adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali ed il rispetto delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

–      requisiti gestionali e professionali, atti a garantire la capacità del soggetto di presidiare l’erogazione dei servizi, in termini di governo dei diversi processi di lavoro.

Quali sono gli obblighi dei soggetti titolati

I soggetti titolati assumono i seguenti obblighi:

–      mantenimento del possesso dei requisiti sulla cui base sono stati accreditati e trasmissione telematica alla Regione della documentazione oggetto di aggiornamento annuale, o entro 30 giorni, ove siano intervenute variazioni;

–    applicazione i) per il personale dipendente del/dei CCNL e degli eventuali contratti integrativi; ii) per i professionisti, di contratto di collaborazione/prestazione professionale e normativa di riferimento;

–      conformità alle disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro dei disabili ed alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

–      rispetto degli standard minimi di processo relativi ai servizi per i quali sono stati accreditati;

–      segnalazione alle autorità competenti e alla Regione di eventuali problematiche circa l’autenticità delle evidenze fornite al fine della validazione delle competenze;

–      coordinamento degli operatori abilitati utilizzati per l’erogazione dei servizi;

–      adozione di comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità.

L’accertato non rispetto o violazione degli obblighi determina, esperite infruttuosamente le eventuali azioni di recupero delle criticità, la sospensione o la revoca della titolazione, in ragione della fattispecie in essere. E’ inoltre importante osservare come anche la non realizzazione di alcun servizio di individuazione e/o validazione delle competenze e/o alcuna procedura di certificazione delle competenze per quattro anni consecutivi porti alla revoca della relativa titolazione. Detto termine decorre dal momento di messa a regime dei relativi servizi da parte della Regione.

Quali sono i diritti dei soggetti titolati

I soggetti titolati:

–      possono pubblicizzare la titolazione acquisita in relazione alle funzioni che consente di erogare, utilizzando la seguente dicitura: “Agenzia/Ente (o altra denominazione) titolato dalla Regione Lazio all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione delle competenze e/o alla erogazione del servizio di certificazione delle competenze, con codice titolazione n……”, senza immagini inerenti l’identità visiva della Regione Lazio. Nel caso del servizio di certificazione è altresì obbligatoria l’indicazione delle AdA riferite ai processi/sequenze di processo dei relativi Settore/i Economico-professionale/del/i Settore/i Economico Professionale/i per i quali è stato ottenuto l’accreditamento;

–      individuano nella propria autonomia gli operatori abilitati ed autorizzati a cui affidare l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione, traendoli dagli appositi elenchi

–      definiscono e formalizzano, nel rispetto degli standard minimi di processo, le modalità organizzative di erogazione dei servizi di individuazione e validazione;

–      segnalano alla Regione eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati a cui è richiesta l’erogazione dei servizi, evidenziandone le motivazioni.

I servizi sono promossi ed erogati dagli organismi titolati nel rispetto dei massimali di costo e degli standard di prestazione applicabili.

Come si richiede la titolazione ai servizi

L’accreditamento al fine della titolazione può essere richiesto alla Regione Lazio in qualsiasi momento,  esclusivamente in via telematica, accedendo all’applicativo web specificamente predisposto. Le istanze sono valutate con riferimento alle due finestre temporali del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno.