Che cos’è e a cosa serve il repertorio degli standard di percorso formativo

Uno standard di percorso formativo è, secondo la definizione data dalla DGR 5 giugno 2018, n. 254 , un “insieme strutturato delle indicazioni cogenti e di indirizzo definite dalla Regione ai fini della autorizzazione dell’offerta formativa rivolta alla acquisizione di una qualificazione o di una abilitazione”.

Altrimenti detto, lo standard regola le caratteristiche essenziali di un percorso formativo autorizzabile o finanziabile dalla Regione Lazio, in modo da garantire ai futuri partecipanti:

–   la trasparenza delle caratteristiche minime dei corsi;

–   la coerenza fra gli obiettivi (ciò che deve essere appreso), i requisiti di ingresso (ciò che chi frequenta deve già sapere) e le caratteristiche didattiche (cosa sarà insegnato, come e per quante ore, da chi, …);

–   un livello di qualità omogeneo su tutto il territorio regionale;

–   le regole per il riconoscimento delle diverse tipologie di crediti .

Al contempo lo standard, in quanto riferimento minimo, dà la possibilità agli organismi formativi di sviluppare la propria offerta in modo specifico e distintivo (ad esempio ampliando contenuti e durate), entro limiti di sostenibilità e riconoscibilità dei percorsi.

La definizione degli standard di percorso formativo e la loro conseguente raccolta in un repertorio pubblico non deriva dall’applicazione di norme nazionali. E’ una scelta della Regione, nell’ambito del più generale sistema di messa in valore degli apprendimenti .

Che rapporti vi sono fra repertorio delle competenze e dei profili e repertorio degli standard di percorso formativo

In primis, è molto importante comprendere cosa li differenzia:

–   il repertorio delle competenze e dei profili contiene i riferimenti minimi di descrizione dei contenuti del lavoro, indipendentemente da come essi sono stati o saranno appresi da una persona. Esso è la base per il rilascio delle qualificazioni, attraverso la certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali;

–   il repertorio degli standard di percorso formativo contiene invece – come già introdotto – i riferimenti minimi descrittivi e prescrittivi dei contenuti formativi alla base dell’apprendimento formale.

Con il repertorio delle competenze e dei profili hanno a che fare tutti coloro che sono interessati ad ottenere una certificazione; con il repertorio degli standard di percorso solo chi – per ottenere una qualificazione – intende frequentare un corso di formazione.

I due repertori hanno fra loro diversi, possibili rapporti:

–   in generale, ad ogni profilo professionale possono corrispondere uno o più standard di percorso formativo, fra loro diversificati sulla base delle caratteristiche minime tipo in ingresso dei partecipanti. A parità di risultato (la qualificazione rilasciata) e, dunque, di contenuti formativi (le conoscenze e le abilità costitutive delle singole unità di competenza) i percorsi possono proporre carichi di lavoro e modalità didattiche differenziate se, ad esempio si rivolgono a destinatari già in possesso di rilevanti requisiti di istruzione (o, più semplicemente, madrelingua), piuttosto che a persone più “deboli”, interessate anche da bisogni di inclusione sociale. Lo standard “base” è sempre riferito a partecipanti potenziali maggiorenni (dunque con assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione), tipicamente interessati solo dall’esigenza di acquisire una qualificazione a fini lavorativi;

–   possono esistere profili per cui la Regione sceglie (almeno per un certo periodo di tempo) di non definire uno standard formativo, preferendo regolare l’offerta formativa attraverso altri strumenti (p.e. la selezione di proposte avanzate da organismi in esito ad un avviso pubblico). Ciò dà maggior possibilità al sistema di sviluppare e sperimentare in modo flessibile, soprattutto per le qualificazioni innovative e di maggior livello;

–   possono infine esistere standard di percorso formativo non collegati ad alcuno standard professionale. Ciò accade ad esempio nel caso di attività e professioni regolamentate da norma nazionale non in termini di profilo/unità di competenza, ma soltanto attraverso indicazione cogente di caratteristiche minime delle modalità di apprendimento (contenuti, durate, modalità di acceso e valutazione, …), recepite dalla Regione attraverso una standard formativo.

Il repertorio degli standard di percorso formativo, al pari di quello delle competenze e dei profili, è dinamico. E’ dunque importante, soprattutto per gli operatori del sistema, “tenere sotto controllo” la sua evoluzione.

Come è articolato uno standard di percorso formativo

Gli standard presentano una struttura molto articolata, sviluppata con riferimento ad ECVET  – sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale e rivolta a regolare in modo chiaro i principali aspetti del percorso formativo. Di seguito si dettagliano i campi che lo costituiscono.

  1. Rapporto fra unità di competenza e risultati apprendimento

E’ una tavola divisa in due colonne, che mostra le relazioni fra il riferimento professionale (le unità di competenza) e l’articolazione didattica dello standard di percorso formativo. Possono essere presenti diverse situazioni. La più comune è la corrispondenza “1:1” o “1:molti” fra Unità di competenza e Unità di risultato di apprendimento, queste ultime costituendo la traduzione didattica della prima. E’ inoltre possibile l’esistenza di Unità di apprendimento prive della controparte di competenza, in quanto rivolte a svolgere funzioni didattiche di propedeuticità o di consolidamento, oppure ad introdurre contenuti di supporto, non presenti quali elementi di conoscenza/abilità delle competenze.

  1. Livello EQF della qualificazione/abilitazione in uscita

Esprime, conformemente al profilo professionale (ove presente), il livello nella scala EQF .

  1. Requisiti obbligatori di accesso al percorso

Esprime in modo dettagliato le caratteristiche soggettive ed oggettive il cui possesso è richiesto (fatto salvo il possibile riconoscimento del credito di ammissione – vedi a seguire il campo n. 9) ai partecipanti al percorso. Sono tipicamente presenti indicazioni su titolo di studio, conoscenza linguistica e specifiche condizioni.

  1. Articolazione, propedeuticità e durate minime

E’ la tavola centrale dello standard, che presenta in ordine di propedeuticità tutte le Unità di risultato di apprendimento costituenti il percorso, indicando per ognuna di esse contenuti da trasmettere, durata minima, eventuale presenza massima della Formazione a Distanza e possibilità di riconoscimento dei crediti di frequenza.

  1. Tirocinio curriculare

Definisce la durata minima e massima, espressa in valore assoluto o percentuale, dell’eventuale tirocinio.

  1. Unità di risultato di apprendimento aggiuntive

Definisce i limiti entro cui è data facoltà all’organismo formativo di sviluppare contenuti e durate, al fine di specificare la propria offerta.

  1. Metodologia didattica

Dà indicazioni di indirizzo o cogenti sulle modalità di organizzazione e conduzione delle attività didattiche, con attenzione ad aspetti quali il ricorso a momenti laboratoriali, esercitazioni, simulazioni, project work ed altre metodologie attive.

  1. Valutazione didattica degli apprendimenti

Dà indicazioni di indirizzo o cogenti sul disegno e la pratica della valutazione didattica, per singola Unità di apprendimento e complessiva, anche al fine della spendibilità per capitalizzazione  degli apprendimenti in caso di interruzione del percorso.

  1. Gestione dei crediti formativi

Dà indicazioni cogenti sulla riconoscibilità del credito di ammissione, sui limiti di riconoscimento dei crediti di frequenza e sugli eventuali crediti con valore a priori, indicando i requisiti obbligatori e le condizioni di esercitabilità.

  1. Requisiti professionali e strumentali

Dà indicazioni di indirizzo o cogenti sulle risorse umane (qualificazione dei docenti), tecniche ed organizzative funzionali alla efficace realizzazione del percorso.

  1. Attestazione in esito rilasciata dal soggetto attuatore

Dà indicazioni cogenti sulle condizioni di rilascio del Documento di formalizzazione degli apprendimenti (titolo valido al fine dell’accesso agli esami svolti in modalità certificatoria) o di altro documento (nel caso di percorsi regolamentati).

  1. Attestazione in esito ad esame pubblico

Ove applicabile, esplicita il documento di parte terza (usualmente Certificato di Qualificazione professionale) conseguibile in esito al superamento dell’esame a fine percorso.