Il quadro delle reciproche obbligazioni
La possibilità di riconoscere crediti, al di là degli aspetti metodologici, si fonda sul necessario rispetto, da parte di tutti gli attori del processo, di regole comuni. E’ dunque necessario istituire un quadro di reciproche obbligazioni, declinando per ogni soggetto, in ragione del ruolo esercitato,
i principi su cui si fonda il sistema di messa in valore degli apprendimenti.
E’ compito della Regione vigilare per garantire correttezza di comportamenti e qualità del sistema, intervenendo a tutela dei diritti di tutte le parti interessate.
- attesta la veridicità delle informazioni rilasciate nell’ambito del processo (ad esempio nel proprio curriculum vitae e nelle evidenze ad esso allegate), manlevando l’organismo formativo ed i relativi operatori abilitati dalle conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci;
- accetta gli standard di servizio proposti dall’organismo formativo, incluso l’eventuale costo del processo di riconoscimento, non condizionato dal suo esito;
- si impegna a partecipare attivamente al processo di riconoscimento, nelle fasi di identificazione, messa in trasparenza e validazione degli apprendimenti, secondo le modalità e le durate definite dall’organismo formativo;
- si impegna a rispettare, fatti salvi giustificati casi di forza maggiore, il calendario delle sessioni di identificazione, messa in trasparenza, valutazione e restituzione della proposta di riconoscimento dei crediti definito dall’organismo formativo;
- si impegna ad attuare quanto previsto dal progetto formativo individualizzato;
- si dichiara consapevole che:
- i crediti eventualmente riconosciuti hanno valore esclusivamente nell’ambito dell’edizione del percorso formativo per il quale sono stati richiesti;
- i crediti riconosciuti sono esigibili solo a seguito di sottoscrizione del progetto formativo individualizzato e di autorizzazione da parte della Regione Lazio;
- il riconoscimento dei crediti consente, ove rispettate le altre condizioni obbligatorie, l’accesso all’eventuale esame finale pubblico di qualificazione, relativo all’intero insieme degli insegnamenti oggetto del percorso;
- la Regione Lazio mantiene il diritto di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti forniti quali evidenze;
- eventuali dichiarazioni mendaci e/o il non rispetto degli impegni assunti determinano automaticamente la decadenza dei crediti eventualmente riconosciuti, con i relativi effetti sulla partecipazione al percorso formativo, fatta salva ogni altra conseguenza giuridica.
- Il richiedente ha diritto:
- ad essere posto, in tutte le fasi del processo, in condizioni di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità;
- ad interrompere in ogni momenti il processo di riconoscimento, così come di non accettare gli esiti dello stesso, senza rivalsa economica;
- a frequentare le attività formative per le quali gli siano stati riconosciuti crediti di frequenza;
- a richiedere alla Regione Lazio, sotto il vincolo della tutela della privacy ed attraverso l’indirizzo di posta elettronica urp@regione.lazio.it informazioni aggiuntive o segnalare eventuali inadempimenti da parte dell’organismo formativo e degli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi.
- la corretta pubblicizzazione del diritto di richiesta di riconoscimento dei crediti formativi, in conformità ai testi standard definiti dalla Regione;
- la presenza, in fase di proposta ai potenziali del progetto formativo, di risorse professionali e di comunicazione in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limiti, impegni e conseguenze relative al riconoscimento dei crediti;
- la programmazione del processo di riconoscimento in tempi congrui con l’esercizio del diritto individuale, nel rispetto dei tempi minimi di invio alla Regione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato;
- il rispetto degli standard minimi di processo, avvalendosi di operatori abilitati;
- il rispetto degli standard minimi di servizio e costo, dei massimali di crediti di frequenza riconoscibili
- completezza, tracciabilità e conservazione della documentazione dell’intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione del diritto al riconoscimento;
- l’assunzione di misure didattiche rivolte a garantire l’effettivo rispetto, da parte del partecipante al percorso formativo che gode del riconoscimento dei crediti, di quanto previsto dal proprio progetto individualizzato;
- l’adozione di comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità.
- il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
- il coordinamento degli operatori abilitati utilizzati per l’erogazione del servizio;
L’organismo formativo ha il diritto di:
- indicare in sede di progetto uno o più unità di risultato di apprendimento di cui è motivatamente proposta la non ammissibilità al riconoscimento di crediti di frequenza, la Regione decidendo in sede di autorizzazione circa la ricevibilità della proposta;
- definire, sulla base della corretta applicazione di quanto disposto dalla presente deliberazione, la non riconoscibilità parziale o totale dei crediti richiesti, non appellabile dal richiedente e non modificabile da parte della Regione;
- segnalare alla Regione eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati individuati o impegnato nel processo di riconoscimento.
- la segnalazione alla Regione di eventuali problematiche circa l’autenticità delle evidenze fornite in corso di processo dai richiedenti credito;
In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull’accreditamento dell’organismo formativo, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati.
- la manifestazione di disponibilità nei confronti degli organismi formativi che richiedono l’erogazione delle prestazioni, fatti salvi i casi di incompatibilità e le cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà;
- l’informazione del richiedente sulla volontarietà della richiesta di riconoscimento di credito formativo, i diritti ed i doveri ad essa conseguenti, rafforzandone il coinvolgimento e la responsabilizzazione;
- il rispetto degli standard minimi di processo di cui all’art. 12;
- il coordinamento con l’organismo formativo accreditato presso il quale si svolge il processo, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, alla progettazione formativa individualizzata ed alla tutorship didattica;
- il rispetto del principio dell’indipendenza dal richiedente con riferimento all’assenza di cause di incompatibilità e /o di conflitto di interesse con l’organismo di formazione accreditato o con il soggetto titolato per il quale operano e/o con il richiedente;
- il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti dell’organismo formativo e dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi;
- il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
Gli operatori abilitati hanno il diritto di segnalare alla Regione eventuali comportamenti, ritenuti non corretti, degli organismi formativi e dei richiedenti i crediti per i quali operano.
In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull’iscrizione all’elenco degli operatori abilitati, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati.