Perché occorre un'informazione certa

Per essere effettivamente un diritto, ricorrere al riconoscimento dei crediti formativi richiede consapevolezza, giudizio e scelta ragionata da parte di chi intende esercitarlo. Una incomprensione può avere conseguenze negative dal punto di vista dell’apprendimento. Ad esempio, un comportamento “disinvolto”, orientato a massimizzare la quantità di crediti di frequenza, può creare problemi verso i restanti contenuti del corso, con impatti negativi anche sull’esame finale. La possibile idea “più crediti mi riconoscono, più diritti ho” è palesemente errata.

Gli organismi formativi che offrono percorsi autorizzati al riconoscimento hanno responsabilità chiave. Da un lato devono supportare il potenziale richiedente al corretto approccio al sistema, dall’altro non devono essi stessi cadere nell’errore di usare la possibilità data dal riconoscimento come un eccessivo “strumento di marketing” della propria offerta, ad esempio facendo promesse non realistiche o scarsamente etiche. Tanto più che è facoltà degli organismi realizzare il riconoscimento a titolo oneroso, per quanto nel rispetto dei massimali di costo stabiliti dalla Regione.

La Regione Lazio ha istituito un insieme di norme e procedure per tutelare tanto i richiedenti, quanto gli organismi formativi che si muovono in piena correttezza. Un aspetto centrale è dato, appunto, dagli standard minimi di informazione.


Quali sono gli obblighi informativi dell'organismo formativo

L’organismo formativo deve assicurare la presenza di:

–   materiali informativi in forma testuale (brochure del corso, pagina web …), che presentino la possibilità di riconoscimento dei crediti, in modo strettamente contestualizzato alle caratteristiche del percorso che intende erogare;

–   risorse professionali in grado di svolgere funzione informativa verso i potenziali richiedenti, relativamente a significato, caratteristiche tecniche, limiti, impegni e conseguenze del riconoscimento dei crediti.

Le informazioni minime necessarie per una scelta consapevole sono:

–   la definizione sintetica di cosa va inteso per crediti formativi;

–   l’indicazione che l’organismo formativo è stato autorizzato dalla Regione alla gestione del processo di riconoscimento, con specifico riferimento al percorso in oggetto (non esistono autorizzazioni generiche);

–   la possibilità o meno di richiedere il credito di ammissione;

–   il dettaglio delle Unità di Risultato di Apprendimento che possono essere richieste a credito di frequenza, e la percentuale massima di crediti riconoscibili ad un richiedente, espressa con riferimento alla durata complessiva del percorso;

–   l’eventuale possibilità di richiedere crediti formativi con valore a priori e, ove del caso, l’indicazione dei requisiti obbligatori;

–   l’eventuale costo del processo di riconoscimento, con l’indicazione che in ogni caso l’eventuale richiesta di crediti con valore a priori sarà gestita a titolo gratuito;

–   la sintesi dei passaggio chiave del processo di riconoscimento con indicazione del numero minimo di ore di supporto in presenza da parte di operatori abilitati e il richiamo alla obbligatoria sottoscrizione, da parte del richiedente, di specifico patto di servizio ;

–   l’indicazione che la Regione ha la competenza di autorizzare la proposta di riconoscimento crediti e di progetto formativo individualizzato definita dall’organismo formativo, in ragione della correttezza del processo da esso svolto;

–   l’indicazione che, a prescindere dal numero e tipo di crediti riconosciuti, l’esame finale – per il rilascio dell’attestazione regionale – è svolto con riferimento a tutte le competenze oggetto del percorso formativo.

Infine, è importante ricordare che il comportamento dell’organismo formativo, anche nelle azioni promozionali della propria offerta, non deve mai contrastare quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

Per saperne di più

Se sei interessato al riconoscimento dei crediti e vuoi verificare se l’organismo formativo a cui ti rivolgi sia autorizzato ad attivare il processo, trovi qui gli standard informativi minimi che esso deve obbligatoriamente utilizzare per proporre questa possibilità e qui la banca dati dell’offerta formativa in cui è inserito il corso relativo a quell’organismo formativo, se appunto autorizzato. Verifica che tutti gli elementi previsti siano realmente presenti.

Ricorda che hai sempre diritto a segnalare alla Regione, sotto il vincolo della tutela della privacy, eventuali inadempimenti da parte dell’organismo formativo e degli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi, scrivendo all’indirizzo urp@regione.lazio.it