Perché esistono diversi tipi di crediti
I crediti formativi possono essere distinti sulla base di due diversi criteri:
- rispetto alla loro funzione: troviamo qui il credito di ammissione ed i crediti di frequenza;
- rispetto alle caratteristiche del processo di riconoscimento: troviamo qui i crediti “con valore a priori” e i crediti “riconosciuti attraverso valutazione degli apprendimenti”.
Se si combinano fra loro i due criteri, si ottengono tre casi reali:
- credito di ammissione riconosciuto attraverso valutazione degli apprendimenti;
- crediti di frequenza riconosciuti attraverso valutazione degli apprendimenti;
- crediti di frequenza con valore a priori.
Il quarto caso teoricamente esistente (credito di ammissione con valore a priori) ordinariamente non ha ragione di essere, potendo essere risolto a monte attraverso la modifica dei requisiti obbligatori di ammissione al percorso formativo.
Ad esempio, un corso di qualificazione in ambito informatico o contabile richiede solitamente almeno il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (oltre ad eventuali altri requisiti diversi dal livello di istruzione) e, come tale, non è direttamente accessibile a che ne è privo. Non è però infrequente imbattersi in persone che, pur avendo una minore scolarità, hanno maturato nel tempo una rilevante esperienza pratica in un ambito professionale (p.e. programmazione), basata su significativi apprendimenti informali (p.e. autoistruzione, interazione con colleghi, …). Esse spesso si confrontano con due bisogni: “formalizzare” in una qualificazione il percorso svolto e sistematizzare ed arricchire quanto appreso, a fronte dei limiti tipici dell’“imparare facendo” (fra cui il prevalere del “sapere come” sul “sapere perché”).
Un altro esempio tipico è dato da chi dispone di un titolo di istruzione formale acquisito in un altro Paese e, per ragioni diverse, non (ancora) riconosciuto equipollente in Italia (come accade a molti rifugiati, diplomati o laureati nel paese di origine). Qui il bisogno primario può essere quello di inserirsi nel mercato del lavoro, acquisendo una qualificazione formale, anche di livello inferiore alla scolarità effettivamente posseduta e non formalmente riconosciuta.
E’ a questi casi, entrambi caratterizzati da solide esperienze significative, che si rivolge il riconoscimento del credito di ammissione.
Dal punto di vista tecnico, il riconoscimento del credito richiede la dimostrazione del possesso di prerequisiti cognitivi e prerequisiti di conoscenza e di abilità. Essi sono l’insieme delle risorse intellettive e di sapere necessarie per la positiva partecipazione al percorso formativo, definite sulla base dei suoi contenuti e delle metodologie didattiche utilizzate.
La dimostrazione del possesso dei prerequisiti avviene attraverso l’usuale processo di identificazione, messa in trasparenza e valutazione, su cui si basa il riconoscimento dei crediti attraverso valutazione degli apprendimenti individuali.
Non è possibile riconoscere crediti di estensione minore di una unità/elemento didattico. Se i saperi posseduti da un individuo approssimano da vicino il contenuto di una unità, ma non riescono ad esprimerla completamente, è possibile il riconoscimento del credito di frequenza accompagnato da debiti formativi, gli stessi da colmare obbligatoriamente con le modalità prescritte nell’ambito del progetto formativo individualizzato.
Sulla base della valutazione degli apprendimenti maturati dal richiedente, il credito di frequenza può essere riconosciuto sotto forma di sola dispensa di frequenza o, con maggior forza, di dispensa di frequenza e di prova. Nel primo caso chi ha il credito può non partecipare alle attività didattiche (p.e. lezioni), ma deve svolgere – al pari dei suoi colleghi frequentanti – la prova finale dell’unità, ove prevista. Il riconoscimento dei crediti di frequenza lascia in ogni caso al beneficiario ogni diritto di partecipare alle attività didattiche, ove lo ritenga utile.
La dimostrazione del possesso delle conoscenza e delle abilità oggetto delle Unità di Risultato di Apprendimento per cui è richiesta la dispensa di frequenza avviene attraverso l’usuale processo di identificazione, messa in trasparenza e valutazione, su cui si basa il riconoscimento dell’esperienza. Esso è svolto obbligatoriamente da operatori abilitati
Sono esempi di crediti a priori:
- la positiva frequenza di una Unità di Risultato di Apprendimento di un percorso formativo che si ripresenti eguale in un altro percorso.
E’ il concetto di capitalizzazione dell’apprendimento, che consente il trasferimento di crediti da un contesto ad un altro, in applicazione di quanto definito dalla Raccomandazione europea sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET); - il possesso di un titolo di studio o di una certificazione che ricomprenda l’interezza dei contenuti di una Unità di Risultato di Apprendimento. Ad esempio, il possesso di una laurea in psicologia (o, al limire, il solo superamento di uno o più esami universitari) può costituire in sé credito a priori per le Unità di un percorso di qualificazione specificamente riferite a discipline contenute in uno o più insegnamenti del curriculum studiorum svolto;
- il possesso di una significativa e pertinente esperienza professionale, valorizzata in termini di dispensa – totale o parziale – dalla frequenza del tirocinio curriculare (lo stage). Ad esempio, se un percorso formativo prevede 200 ore di tirocinio, è definibile a priori una regola per cui chi ha almeno 1 anno di esperienza di lavoro è esentato per il 30% della durata dello stesso (ovvero ha 60 ore di credito di frequenza), chi ha 2 anni vede una riduzione del 60% e così via, fino alla dispensa integrale dallo stage.
I crediti con valore a priori sono puntualmente regolati dallo standard di percorso formativo applicabile, un riferimento “a monte”, assunto formalmente dalla Regione come livello essenziale di riferimento per la progettazione e l’erogazione di offerta rivolta all’acquisizione di una qualifica o una abilitazione.
La dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti avviene semplicemente attraverso esame, da parte dell’organismo formativo, delle pertinenti evidenze documentali apportate dal richiedente, fermi restando gli obblighi di autorizzazione da parte della Regione, tracciabilità e conservazione.