Cosa vale un credito formativo

Nel sistema regionale di messa in valore degli apprendimenti della Regione Lazio i crediti formativi valgono, sulla base della loro natura:

  • un diritto individuale di accesso ad un percorso per il quale il richiedente non possiede il titolo di istruzione richiesto (credito di ammissione);
  • un diritto individuale di riduzione della durata di un percorso formativo, attraverso dispensa di partecipazione ad una o più Unità di Risultato di Apprendimento (crediti di frequenza).

In entrambi i casi, i crediti sono titoli espressi innanzitutto come “contenuti” (gli insegnamenti e le attività su cui si articola il percorso formativo, i pre-requisiti di conoscenza ed abilità posseduti) che, nel caso di dispensa di frequenza, sono caratterizzati anche in termini di durate orarie.

Differentemente da altre nozioni di credito (quale ECTS in ambito universitario ed ECM  nell’ambito della formazione continua nel settore Salute), dove l’unità di misura è la durata oraria (“un credito di x ore”), nel sistema della Regione Lazio – come in tutte le altre Regioni che dispongono di dispositivi di riconoscimento –  i crediti, prima di essere una “quantità”, sono necessariamente una “qualità” (“la dispensa di frequenza dell’Unità X, che ha durata di y ore”).

Chi definisce il valore dei crediti

Per i crediti di frequenza con valore a priori, come la loro denominazione lascia intuire, il valore è definito a monte dalla Regione, in sede di standard di percorso formativo [link a 170].

Per i crediti di frequenza riconosciuti attraverso validazione degli apprendimenti, il valore è definito dall’organismo che assume l’obbligazione di riconoscerli nell’ambito del percorso formativo di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente. Se qualcuno (il partecipante al percorso formativo) ha un credito, significa che qualcun altro (l’organismo che eroga il percorso) ha un “debito”, ne senso che assume gli obblighi derivanti dal progetto formativo individualizzato. E’ dunque corretto che la dispensa di frequenza di una o più Unità di Risultato di Apprendimento sia definita da chi eroga la formazione, a fronte della valutazione degli apprendimenti del richiedente. Analogamente, anche il credito di ammissione è definito dal soggetto formativo.

Con l’eccezione dei crediti con valore a priori, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è riconosciuto, non essendo trasferibile ad altri percorsi e/o persone.

E’ importante ricordare come tutti i crediti – per essere esigibili – devono essere autorizzati dalla Regione, sulla base della motivata proposta sviluppata dall’organismo che eroga il percorso.